Con la pubblicazione della circolare ministeriale n. 18 del 17/09/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i parametri per l’applicazione del nuovo concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale.
Si tratta di una novità assoluta per i contribuenti. Nello specifico, il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa ai titolari di partita IVA (società, ditte individuali o lavoratori autonomi), sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.
Le finalità
Come viene indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “il concordato preventivo biennale punta ad aiutare le partite IVA di minori dimensioni a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco”.
Il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.
Entro il termine fissato al 31 ottobre 2024, le partite IVA interessate potranno firmare il “patto” con il Fisco, che consentirà di determinare in anticipo redditi e imposte per il biennio 2024-2025. Dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
Chi può aderire
Il concordato si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario. Per questi ultimi, la proposta è valida solo per l’esercizio 2024 mentre a regime, ovvero dal 2025, il Concordato sarà valido per due anni anche per i forfettari.
Non può aderire al concordato chi ha debiti tributari o contributivi di importo pari o superiori a 5.000 euro, inteso quale ammontare complessivo (ciò vale infatti anche se la sommatoria sia composta da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia).
Il contribuente in regime forfetario che nel 2023 abbia superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta di concordato, né come soggetto forfetario né come soggetto ISA.
Infine la normativa prevede che non possano accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta.
I benefici per chi aderisce
I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari.
In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte e, in caso di minori introiti superiori al 30 per cento, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.
Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che per i soggetti ISA varia dal 10% al 15% in base al punteggio ottenuto, e per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.
Attenzione però perché nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal concordato, il contribuente - spiega il Ministero dell’Economia e delle Finanze - verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.
Ravvedimento per il periodo 2018-2022
Con l’intento di incrementare l’attrattiva del Concordato, in sede di conversione del cosiddetto Decreto Omnibus sono state inserite specifiche disposizioni che consentono ai soli soggetti ISA di potersi avvantaggiare di un particolare regime di ravvedimento per gli anni dal 2018 al 2022, una sorta di sanatoria.