PROCEDURA PER LA DISTRUZIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI
L’ultima modifica normativa in caso di distruzione di giornali quotidiani e periodici, non più oggetto di resa perché scaduti (rese respinte) , è stata introdotta dal Decreto Sviluppo (DL 70/2011).
È stato elevato da 5.164,00 a 10.000,00 euro l’ammontare massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da Finanzieri o dal Notaio.
La procedura da seguire nel caso si debbano macerare le mancate rese di prodotti quotidiani e periodici fino ad un importo massimo di € 10.000,00 è la seguente.
Occorre compilare l'autocertificazione (vedi allegato 1 in calce alla presente) indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale e/o Partita IVA, data – ora e luogo in cui sono state poste in essere le modalità di distruzione, la natura e quantità, nonché l'ammontare complessivo (costo totale al rivenditore) dei beni distrutti.
Bisogna poi consegnare copia della documentazione (autocertificazione) al vostro incaricato per la tenuta della contabilità affinché proceda alla registrazione fra i costi dell'ammontare dei giornali distrutti. Per essere inserita nella contabilità dell'anno in corso (es: 2016) detta procedura deve essere effettuata entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Qualora il valore dei beni da distruggere fosse superiore a € 10.000,00 non vale la procedura semplificata sopra indicata ma se l’impresa provvede da sé alla distruzione diretta dei beni da eliminare, deve operare come segue:
- Inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza competente per territorio (tramite raccomandata a.r.) che dovrà pervenire ai predetti uffici almeno 5 giorni prima della data nella quale avviene la distruzione della merce.
In detta lettera va indicato:
a) il luogo, la data e l’ora in cui verranno poste in essere le operazioni di distruzione dei beni;
b) le modalità di distruzione o di trasformazione;
c) la natura, qualità e quantità dei beni da distruggere;
d) l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere.
- All’atto della distruzione dei beni dovrà presenziare un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, in precedenza informata, che dovrà redigere il verbale attestante la distruzione dei beni come da comunicazione ricevuta. In assenza del rappresentante dell’Agenzia, cosa molto frequente, il verbale può essere redatto da un Pubblico ufficiale (Notaio) appositamente fatto intervenire dal titolare dell’impresa.
Vista la complessità della procedura sopra indicata, è preferibile in caso di distruzione dei beni di importi rilevanti, superiori ai minimi sopra indicati, procedere alla cessione a terzi (soggetti autorizzati al macero, alla rottamazione o smaltimento dei rifiuti) dei beni da eliminare al fine di avere una documentazione attendibile ai fini fiscali dell’avvenuta distruzione dei beni. Risulta evidente che la cessione a terzi dei beni è sempre applicabile, indipendentemente dalla quantità di merce da distruggere, in quanto sostitutiva della distruzione eseguita direttamente dal titolare dell’azienda.