REGOLAMENTO ELETTORALE
S.N.A.G. – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA
Approvato dal Congresso Nazionale
il 13 ottobre 2024
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Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
- In attuazione del fondamentale principio statutario di democrazia interna, nonché dei correlati princìpi di trasparenza, integrità e partecipazione riconosciuti da “S.N.A.G. – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di seguito denominata anche per brevità “S.N.A.G.”, viene emanato il seguente Regolamento Elettorale.
- Il Regolamento disciplina le procedure elettive ad opera del Congresso Nazionale previste dall’art. 17, comma 3, dello Statuto di “S.N.A.G.”:
- del Presidente;
- dei 4 Vice-Presidenti;
- dei 10 componenti di Giunta;
- dei 25 componenti del Consiglio Nazionale.
- La sede congressuale è stabilita dal Consiglio Nazionale uscente.
- Le elezioni degli Organi di cui al precedente comma 2 possono avvenire attraverso la presentazione di una o più liste.
Art. 2
Commissione tecnica Elettorale e di verifica dei poteri
- La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) componenti nominati dal Consiglio Nazionale, anche tra soggetti esterni allo “S.N.A.G.”, non oltre 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione del Congresso. I componenti devono avere i requisiti previsti dall’art. 4 del Codice Etico confederale e, se scelti tra soggetti appartenenti allo “S.N.A.G.”, gli stessi non possono presentare alcuna candidatura per le cariche di cui al precedente art. 1, comma 2.
- Nella sua prima seduta, che dovrà essere convocata da parte del componente più anziano entro 5 giorni dalla sua nomina, la Commissione provvede a nominare al proprio interno a maggioranza, il coordinatore ed il segretario.
- Sono compiti della Commissione:
- predisporre i moduli per la presentazione delle liste secondo le modalità di cui al successivo art. 3 ed i moduli per la dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità e di non eleggibilità;
- ricevere le liste con le candidature;
- accertare la sussistenza dei requisiti di ciascun candidato per l’accesso alle cariche sociali; nello specifico verifica che il candidato non si trovi nella condizione di chi abbia violato le norme dello Statuto e del Codice Etico e che sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, secondo quanto stabilito e deliberato, in ordine alla contribuzione, dai competenti Organi dello “S.N.A.G.”;
- accertare l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
- verificare che i candidati rientrino nelle figure espressamente indicate nell’art. 5 del presente Regolamento;
- verificare le liste dei candidati e predisporre le schede elettorali;
- decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dalle liste dei candidati;
- timbrare e firmare le schede elettorali;
- una volta terminata la verifica poteri, nella fase di apertura delle procedure elettorali, calcolare il numero di schede elettorali da distribuire a ciascun Delegato secondo i criteri di cui al successivo art. 8;
- determinare le modalità e condizioni delle procedure di voto, tali da assicurare la segretezza del voto medesimo;
- prima dell’inizio delle procedure di voto distribuire le schede elettorali ai Delegati;
- coadiuvare il presidente congressuale ed il segretario nel sovraintendere allo svolgimento delle votazioni;
- coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.
- Dei lavori della Commissione che precedono il Congresso Nazionale si redige succinto verbale sottoscritto dal coordinatore e dal segretario.
- La Commissione si avvale della Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.”.
- L’avviso di convocazione della Commissione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che ne possano garantire l’effettiva e simultanea partecipazione.
Art.3
Modalità e termini di presentazione delle candidature
- Ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto “S.N.A.G.” alle cariche sociali possono accedere solo i Delegati al Congresso.
- Le candidature devono essere presentate sotto forma di liste utilizzando un apposito modulo predisposto dalla Commissione Elettorale. Sulla base dell’ordine dei nominativi sulle liste verranno attribuite le seguenti cariche associative: il Presidente; i 4 Vice-Presidenti; i 10 componenti di Giunta e i 25 Consiglieri Nazionali. Ciascuna lista sarà identificata con il nome del candidato Presidente e dovrà contenere un numero massimo di 40 nominativi. Al fine comunque di garantire la presenza all’interno degli Organi associativi dello “S.N.A.G.” di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità, ciascuna lista dovrà contenere almeno 3 (tre) candidati appartenenti al genere meno rappresentato nelle prime 15 (quindici) posizioni dell’ordine della lista, di cui almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato nelle prime 5 (cinque) posizioni dell’ordine della lista. La candidatura di ciascun soggetto deve essere contenuta in una sola lista, pena l’esclusione del candidato da tutte le liste. È considerata valida la lista con un numero di candidati inferiore a 40 nominativi.
- Le liste elettorali contenenti i nominativi dei Delegati candidati alle cariche associative di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento devono essere presentate entro il termine massimo di 20 (venti) giorni prima della data fissata per la prima convocazione del Congresso Nazionale mediante deposito presso la sede dello “S.N.A.G.”, oppure mediante invio attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria Nazionale.
- Il modulo contenente la lista dei nominativi dei candidati deve essere sottoscritto da tutti i candidati ed accompagnato dalle copie del documento di identità di ciascun candidato. La sottoscrizione rappresenta la disponibilità di ciascun soggetto ad essere eletto componente di un Organo associativo. Oltre alla sottoscrizione della lista, ciascun candidato dovrà sottoscrivere un modulo predisposto dalla Commissione Elettorale nel quale, sotto la propria responsabilità, attesterà di non avere cause di incompatibilità, secondo quanto indicato nel successivo art. 4 del presente Regolamento, né cause che comportino l’assenza dei requisiti per la composizione degli Organi indicate nel successivo art. 6 del presente Regolamento. Nello stesso modulo ciascun candidato dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata cui inoltrare le eventuali comunicazioni.
- La presentazione di una lista deve inoltre essere sostenuta dalla sottoscrizione di un numero di Presidenti di Sindacati Provinciali che rappresentino almeno il 20% dei voti complessivi degli iscritti allo “S.N.A.G.”. Per sottoscrizione si intende una lettera di sostegno alla candidatura, su carta intestata del Sindacato Provinciale e sottoscritta dal suo Presidente. I Presidenti dei Sindacati Provinciali possono sostenere una sola lista, pena il mancato sostegno a tutte le liste eventualmente sottoscritte.
- La Commissione, sulla base delle candidature ricevute attraverso la presentazione delle liste, procede all’accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità. Non oltre 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione del Congresso Nazionale, le liste sono depositate e pubblicate presso la sede nazionale e nell’area associati del sito Internet dello “S.N.A.G.”. Le liste saranno altresì affisse presso i locali dove avrà luogo il Congresso per tutta la sua durata.
- Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti di eleggibilità, e per conoscenza al candidato Presidente della lista nella quale è contenuto il nominativo, la Commissione Elettorale, il medesimo giorno della pubblicazione delle liste comunica per iscritto, via posta elettronica certificata, i motivi dell’esclusione del candidato dalla predetta lista.
- Entro 2 (due) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Commissione Elettorale, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione stessa attraverso posta elettronica certificata; la Commissione decide a maggioranza dei propri componenti entro i successivi 3 (tre) giorni.
- La decisione della Commissione Elettorale è inappellabile ed è comunicata per iscritto all’interessato, tramite posta elettronica certificata, il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli elenchi.
- Il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle candidature costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature stesse.
- Nel caso in cui, dopo il deposito di due o più liste nei termini richiesti, si addivenisse alla compilazione di una lista unica, la presentazione della stessa può avvenire prima dell’apertura delle fasi di accreditamento dei Delegati al Congresso Nazionale.
Art. 4
Incompatibilità
- Secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto “S.N.A.G.”, la carica di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
- Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute allo “S.N.A.G.”.
Art. 5
Legittimati all’elettorato attivo
-
Secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dello Statuto “S.N.A.G.”, il Congresso Nazionale è composto dai Delegati nominati dai Consigli Direttivi dei Sindacati Provinciali tra i soci iscritti, in misura di 1 Delegato ogni 50 iscritti o frazioni di 50. I nominativi dei Delegati devono essere inviati alla Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.” entro 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione del Congresso Nazionale.
- Ai sensi del comma 2 dell’art. 16 dello Statuto “S.N.A.G.”, per la determinazione del numero degli iscritti di ciascun Sindacato Provinciale fanno fede gli elenchi degli associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi, inviati alla Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.” entro il 31 dicembre dell’anno precedente la data dello svolgimento del Congresso Nazionale.
- In caso di impossibilità o impedimento a prendere parte ai lavori del Congresso, ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello Statuto “S.N.A.G.”, i Delegati possono essere sostituiti nell’esercizio del diritto di voto da un proprio sostituto individuato da loro stessi all’interno del proprio Sindacato Provinciale.
Art. 6
Legittimati a ricoprire cariche sociali
- Ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello Statuto “S.N.A.G.”, i componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono associati che fanno parte del sistema associativo “S.N.A.G.”, eletti nel rispetto delle disposizioni dello Statuto “S.N.A.G.” e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “S.N.A.G.”.
- Ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello Statuto “S.N.A.G.”, possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai princìpi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
Art. 7
Fase di verifica poteri, accreditamento ed inizio lavori
- Salvo diversa indicazione della Commissione Elettorale, la verifica poteri dei Delegati e la fase di accreditamento al Congresso Nazionale si apriranno 2 (due) ora prima dell’ora indicata per l'inizio dei lavori e si chiuderanno al massimo 1 (una) ora dopo l’ora indicata per l’inizio dei lavori. I Delegati dovranno presentarsi alla fase di accreditamento al Congresso Nazionale muniti di un valido documento di riconoscimento che ne attesti l’identità.
- Una volta effettuate le operazioni indicate nel comma precedente, la Commissione verifica poteri, raggiunto il quorum costitutivo necessario per la costituzione del Congresso Nazionale indicato nell’art. 18, comma 3, dello Statuto “S.N.A.G.”, comunica al Presidente Nazionale la regolare costituzione del Congresso.
- Così come previsto nell’art. 18, comma 5, dello Statuto “S.N.A.G.”, i Delegati accreditati al Congresso Nazionale nominano nel proprio seno il presidente congressuale, tre scrutatori ed il segretario, scelti tra soggetti non candidati. Il segretario può essere scelto anche tra soggetti esterni alla composizione del Congresso stesso.
Art. 8
Schede elettorali
-
Le schede elettorali contenenti le liste sono di n. 4 tagli diversi di voti distinte da differente colore: da 20 (venti) voti, da 10 (dieci) voti, da 5 (cinque) voti, da 1 (un) voto.
- Prima delle operazioni di voto la Commissione verifica poteri consegnerà a ciascun Delegato al Congresso Nazionale avente diritto al voto, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto “S.N.A.G.”, un numero di schede sino a concorrenza dei voti allo stesso spettanti. I voti dei Delegati espressione di uno stesso Sindacato Provinciale devono essere ripartiti tra gli stessi in parti uguali. Eventuali eccedenze vengono attribuite al Presidente del Sindacato Provinciale, o in mancanza di quest’ultimo, al Delegato più anziano di età.
- Ogni scheda elettorale contiene le liste da eleggere identificate dal nome del candidato Presidente.
Art. 9
Criteri per l’esercizio del voto
- Il voto per eleggere gli Organi associativi è segreto.
- La votazione è unica per gli Organi associativi da eleggere. La scheda, votata e chiusa, deve essere inserita all’interno dell’urna alla presenza del presidente congressuale o di un suo delegato.
- Il voto si esprime validamente barrando nella scheda elettorale la lista con il nome del candidato Presidente prescelto.
- Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede bianche.
Art. 10
Spoglio delle schede, criteri per l’attribuzione dei voti e proclamazione degli eletti
- Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dal Congresso con il supporto della Commissione Elettorale.
- Sulla base dell’ordine dei nominativi sulle liste, secondo i criteri di cui ai commi successivi, verranno attribuite le seguenti cariche associative: Presidente, i 4 Vice-Presidenti, i 10 componenti di Giunta ed i 25 Consiglieri Nazionali.
- In caso di presentazione di 2 liste, il candidato Presidente che avrà conseguito il maggior numero di voti rappresentati dai Delegati viene eletto Presidente dello SNAG.
- In caso di presentazione di 2 liste, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti è attribuito un numero di Vice-Presidenti, di componenti di Giunta e di membri del Consiglio Nazionale proporzionale ai voti rappresentati ricevuti rispetto al totale dei voti validamente espressi, con un arrotondamento per eccesso, sia con riferimento alle percentuali per il calcolo proporzionale che per il numero di posti da assegnare per ciascun Organo associativo, in caso di numero frazionario, all’unità superiore, come da tabella allegata al presente Regolamento. I seggi restanti all’interno di ciascun Organo associativo sono attribuiti alla lista che si è classificata seconda per numero di voti ricevuti. Nel caso in cui le 2 liste abbiano ottenuto la parità di voti rappresentati si procede ad una nuova votazione.
- In caso di 3 o più liste, si procederà al ballottaggio attraverso una nuova votazione tra le 2 liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti rappresentati applicando i criteri di cui ai commi precedenti.
- Nei limiti del numero di componenti per ciascun Organo associativo da eleggere, e fermi restando i criteri di composizione di ognuno, risultano eletti i candidati in ordine di graduatoria di lista scorrendo sino alla completa composizione dell’Organo stesso; in caso di parità di voti, viene eletto il Delegato che rappresenta il Sindacato Provinciale con più iscritti.
- I risultati delle votazioni, con l’indicazione dei voti riportati da ciascuna lista, sono resi noti al Congresso Nazionale che, su proposta del presidente congressuale, procede alla proclamazione degli eletti.
Art. 11
Sostituzione di componenti di Organi associativi in corso di esercizio
- In tutti i casi in cui si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali di cui all’art. 1, lettere b), c) e d), venuti a mancare in corso di esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, dello Statuto “S.N.A.G.”, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, con il quorum costitutivo previsto per la prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara le sostituzioni di diritto secondo le seguenti modalità: mediante lo scorrimento dei nominativi della lista nella quale era presente il nominativo del componente da sostituire, con eventuale successiva attribuzione delle diverse cariche associative all’esito dello scorrimento.
Art. 12
Disposizioni finali e di coordinamento
- Il presente Regolamento, approvato mediante apposita deliberazione dal Congresso Nazionale in data 13 ottobre 2024, entra in vigore alla data di approvazione.
- Il presente Regolamento sarà depositato e consultabile presso la sede dello “S.N.A.G.” e pubblicato sul sito ufficiale dello “S.N.A.G.”.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto “S.N.A.G.”, di cui il Regolamento costituisce attuazione.
All.to: Tabella percentuali voti