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Le edicole della Sicilia potranno anche somministrare alimenti e bevande

11 Ottobre 2023

La Regione Sicilia va in soccorso della rete della carta stampata e lo fa con un apposito decreto che consente alle edicole siciliane di ampliare la merceologia posta in vendita e i servizi offerti alla clientela trasformando i punti vendita della stampa in veri e propri punti multiservizio per i cittadini.

L’obiettivo è quello di lanciare un salvagente ad un settore in profonda sofferenza, ultimo anello di una catena, quella editoriale, che sta subendo da anni una crisi strutturale che ha portato ad una brusca contrazione delle vendite di giornali cartacei.

Nello specifico, le edicole siciliane che siano punti vendita esclusivi potranno affiancare alla vendita di quotidiani e periodici anche quella di prodotti alimentari e non alimentari, la vendita tramite apparecchi automatici e potranno anche somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Il decreto precisa anche per la vendita di pastigliaggi e bevande preconfezionate non è richiesto il requisito professionale all’art. 71, comma 6, del d.lgs 59/2010 (ossia, in sintesi, avere frequentato apposito corso professionalizzante, aver svolto attività di somministrazione per due anni anche non consecutivi negli ultimi cinque, avere un titolo di studio che abbia previsto materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti).

Non solo. Le edicole esclusive potranno anche svolgere qualsiasi attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici e potranno esporre pubblicità propria o di terzi.

“Le nuove direttive – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – tengono conto delle molteplici disposizioni statali e delle decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di liberalizzazione delle attività del settore commercio. Vengono introdotti significativi elementi di novità, per consentire agli operatori del settore di superare la profonda crisi che attraversa la vendita della carta stampata e la conseguente riduzione della vendita di copie”.

"L’obiettivo – continua Tamajo – è quello di trasformare le tradizionali edicole in 'multiservice points', con la possibilità, nel rispetto delle vigenti normative degli specifici settori, di associare alla vendita di giornali e riviste altre tipologie commerciali o di servizi".

Riportiamo di seguito gli articoli del decreto, la cui versione integrale può essere scaricata in pdf al seguente link:


Articolo. 1 - Disposizioni generali

1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell’informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un’informazione pluralista.

2. La Regione Siciliana, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita.

Articolo. 2 - Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi, così come definite dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

Articolo 3. - Esercizio dell’attività

1. Fermo restando l’obbligo della vendita di giornali, quotidiani e periodici, assicurando parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni, i punti vendita esclusivi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, possono destinare una parte della superficie di vendita: – alla vendita di prodotti non alimentari; – alla vendita di prodotti alimentari; – alla vendita tramite apparecchi automatici; – alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del d.lgs 59/2010.

3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.

4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

5. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l’esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali.

Articolo. 4 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi dell’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 sarà inoltre pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

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