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STATUTO
S.N.A.G. – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA

Approvato dal Congresso Nazionale il 13 ottobre 2024

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Articolo 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

  1. Il “Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai - S.N.A.G. – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di seguito denominato in breve “S.N.A.G.” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
  2. “S.N.A.G.” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
  3. “S.N.A.G.” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore della vendita di giornali e riviste che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
  4. “S.N.A.G.” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i princìpi e le regole contenute nel presente Statuto.
  5. “S.N.A.G.” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.

Articolo 2

Sede e Durata

  1. “S.N.A.G.” ha sede in Milano, via San Vito n. 24, ed ha durata illimitata.

Articolo 3

Princìpi e Valori Ispiratori

  1. “S.N.A.G.” conforma il proprio Statuto ai seguenti princìpi:
    1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
    2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
    3. la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
    4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
    5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
    6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
    7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai princìpi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
    8. la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa
    9. l’eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
    10. l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Articolo 4

Scopi e Funzioni

  1. “S.N.A.G.”, nell’interesse generale dei propri associati, si prefigge di:
    1. rappresentare unitariamente la categoria, nonché di difendere gli interessi professionali, economici, morali, sociali, collettivi ed individuali nei confronti di qualsiasi Organismo, sia pubblico che privato;
    2. favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
    3. valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
    4. favorire, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
    5. designare e nominare propri Rappresentanti o Delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta ed ammessa;
    6. promuovere provvedimenti legislativi per la definizione dei problemi della categoria e per tutelarne gli interessi e migliorarne le condizioni di vita e di lavoro;
    7. abolire ogni forma di soggezione della categoria che menomi gli interessi e la moralità;
    8. sviluppare forme assistenziali in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, studiare ed applicare, d’accordo con gli Organi interessati, migliori forme di pensionamento atte ad assicurare tranquillità in vecchiaia ed assistenza contro le malattie a tutta la categoria, creare e sviluppare attività ricreative e culturali;
    9. costituire e/o partecipare a soggetti giuridici il cui fine sia quello di fornire beni e servizi utili alla gestione ed allo sviluppo delle imprese operanti nel settore editoriale;
    10. espletare ogni altro compito che dalle Leggi, dal presente Statuto o da deliberati del Congresso sia ad esso direttamente affidato;
    11. dare vita e/o partecipare alla costituzione di Federazione con altre Organizzazioni Sindacali di categoria;
    12. sottoscrivere accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l’assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, così come disciplinato all’art. 10, comma 4, lettera c), dello Statuto confederale.

Articolo 5

Rapporti con la Confederazione

  1. “S.N.A.G.”
    1. si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
    2. accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
    3. si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
    4. riconosce ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lettera i), dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo Confederale;
    5. accetta le norme previste all’art. 12, comma 7, dello Statuto confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” i “contributi di adesione contrattuale” ed altri similari contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all’art. 4, lettera l).

Articolo 6

Composizione dello “S.N.A.G.”

  1. “S.N.A.G.” è composto da:
    • Sindacato Nazionale;
    • Sindacati Provinciali.
  2. I Sindacati Provinciali debbono dotarsi, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto, di un proprio Statuto/Regolamento in armonia con lo Statuto/Regolamento-quadro che verrà approvato dal Consiglio Nazionale dello “S.N.A.G.” entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto. I Sindacati Provinciali sono tenuti ad attenersi alla normativa civile, amministrativa e tributaria vigente.
  3. Ciascun Sindacato Provinciale deve avere almeno 5 aderenti e deve provvedere alla elezione da parte dell’Assemblea di un Presidente, un Vice-Presidente, un Consiglio Direttivo ed un Tesoriere.
  4. I Sindacati Provinciali sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni della Presidenza Nazionale.
  5. Le Assemblee Provinciali per il rinnovo delle cariche direttive devono essere convocate non oltre i 5 anni. I Consigli Direttivi, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del presente Statuto, devono nominare e comunicare alla Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.” i nominativi dei Delegati entro 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione del Congresso Nazionale.
  6. I Presidenti dei Consigli Direttivi Provinciali dovranno inviare alla Presidenza Nazionale, entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea Provinciale, l’esito delle Assemblee elettive, l’elenco degli eletti e le rispettive cariche.
  7. I Sindacati Provinciali hanno autonomia patrimoniale e amministrativa: rispondono delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto del Sindacato.
  8. I Sindacati Provinciali possono costituire dei Coordinamenti Regionali. Fanno parte del Coordinamento i Presidenti di tutti i Sindacati Provinciali appartenenti alla medesima regione. Il Coordinamento Regionale elegge nel proprio seno il Coordinatore Regionale.
  9. I Coordinamenti Regionali hanno il compito di:
    1. promuovere iniziative di comune interesse regionale per la categoria;
    2. applicare le disposizioni degli Organi Nazionali dello “S.N.A.G.”;
    3. potenziare le Organizzazioni Sindacali Provinciali affinché “S.N.A.G.” estenda la sua influenza e il numero degli associati nella regione;
    4. stabilire e rafforzare i rapporti con Enti, Associazioni ed autorità regionali, per la soluzione dei problemi della categoria e di quelli di carattere economico-sociale della regione.
  10. Non avendo il Coordinamento Regionale fondi propri, le spese di funzionamento saranno ripartite fra i Sindacati Provinciali della regione in proporzione al numero degli iscritti.
  11. Il Coordinatore Regionale non può assumere iniziative in contrasto con le direttive degli Organi Nazionali e, invitato dalla Presidenza Nazionale, dovrà dare le informazioni richieste.
  12. Al fine di rappresentare particolari esigenze degli Associati, all’interno dei Sindacati Provinciali possono costituirsi, previa approvazione del Sindacato Provinciale di riferimento territoriale, dei Sindacati Circondariali. Questi ultimi rappresentano mere strutture organizzative della Struttura Provinciale e devono avere almeno 5 iscritti.

Articolo 7

Adesione ed Inquadramento degli Associati

  1. Possono aderire allo “S.N.A.G.”, in qualità di soci effettivi, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di idonea autorizzazione ad esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica, rilasciata dall’Ente competente o che abbiano presentato una SCIA ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica e che effettivamente svolgano tale attività, salvo che la eventuale sospensione dell’attività non sia dovuta a fatto del Distributore Locale o della PA o a forza maggiore. In tali casi il socio conserva la qualità di socio effettivo per 12 mesi.
  2. Possono aderire allo “S.N.A.G.”, in qualità di affiliati, coloro che abbiano presentato una SCIA ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica ma che non abbiano effettivamente iniziato detta attività e siano in attesa di fornitura. In tale caso, i diritti associativi, attivi e passivi, sono sospesi fino a che la fornitura non divenga effettiva.
  3. Possono aderire in qualità di soci effettivi, inoltre, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitino l’attività di vendita quali affittuari della rivendita di giornali; in tale caso il titolare originario dell’autorizzazione ha comunque diritto all’iscrizione allo “S.N.A.G.”.
  4. Possono inoltre aderire allo “S.N.A.G.”, quali soci effettivi, pur non essendo più titolari di autorizzazione alla vendita, coloro che hanno ricoperto continuativamente negli ultimi cinque anni antecedenti la richiesta di adesione, cariche elettive all’interno del Sindacato Nazionale e dei Sindacati Provinciali.
  5. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli dello “S.N.A.G.”.
  6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione allo “S.N.A.G.” o a qualsiasi Organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad esso aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dello “S.N.A.G”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
  7. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “S.N.A.G.”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
  8. Si acquisisce la qualifica di associato “S.N.A.G.” attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative. Chi entra a far parte del sistema “S.N.A.G.” ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9.
  9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6, l’adesione allo “S.N.A.G.” o a qualsiasi Organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad esso aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
  10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, “S.N.A.G.” promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione

Articolo 8

Adesione: modalità e condizioni

  1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo, gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al Sindacato Provinciale ed il socio non può iscriversi ad altro Sindacato territoriale che non sia quello della provincia nella quale svolge la propria attività oppure, nel caso previsto dall’art. 7, comma 4, nel quale ha svolto la propria attività o nel quale ha la propria residenza.
  2. Nelle province sprovviste di Struttura sindacale, gli aventi diritto possono presentare domanda di ammissione alla Struttura Provinciale più vicina geograficamente con l’obiettivo di individuare, nel minor tempo possibile, un nucleo di almeno 5 rivenditori, così come previsto dall’art. 6, comma 3, del presente Statuto, per poter costituire una Struttura autonoma.
  3. Sulla domanda di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo del Sindacato territoriale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
  4. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  5. Contro la delibera di non ammissione è possibile presentare, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
  6. L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa “S.N.A.G.”, deve essere sempre inviata dalla Struttura Provinciale, in copia, alla Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.”. La sottoscrizione della scheda associativa impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso.
  7. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dello “S.N.A.G.”.
  8. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti dello “S.N.A.G.”.
  9. Gli associati sono tenuti a corrispondere allo “S.N.A.G.” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere dello “S.N.A.G.”, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
  10. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo dello “S.N.A.G.” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
  11. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
  12. Il Presidente dello “S.N.A.G.”, con delibera della Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 9

Sanzioni

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dello “S.N.A.G.” e dalla Confederazione, sono:
    1. la deplorazione scritta;
    2. la sospensione;
    3. la decadenza.
  2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.

Articolo 10

Decadenza e Recesso

  1. La qualità di socio “S.N.A.G.” si perde:
    1. per lo scioglimento dello “S.N.A.G.”;
    2. per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 7;
    3. per decadenza, deliberata ai sensi del precedente art. 9, comma 1, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi dello “S.N.A.G.” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi dello “S.N.A.G.”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività dello “S.N.A.G.” con l’intento più o meno palese di denigrare l’Organizzazione stessa;
    4. per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    5. per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
    6. per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

    Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
  2. La proposta di decadenza, deliberata dalla Giunta, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto dalla Segreteria al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Nazionale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al comma 3, il socio decaduto può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
  5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 11

Composizione Organi Associativi

  1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, dello “S.N.A.G.” sono associati che fanno parte del sistema associativo “S.N.A.G.”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “S.N.A.G.”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello confederale e del Codice Etico che abbiano determinato la decadenza ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto.
  2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai princìpi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
  3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “S.N.A.G.” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico dello “S.N.A.G.” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
  4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
  5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri “S.N.A.G.”. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
  6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dello “S.N.A.G.” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 12

Incompatibilità

  1. Presso “S.N.A.G.” la carica di Presidente, Vice-Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
  3. L’incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dello “S.N.A.G.”.
  4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
  5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute allo “S.N.A.G.”.

Articolo 13

Durata

  1. Presso “S.N.A.G.” tutte le cariche sono elettive ed hanno la durata di 5 anni.
  2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 14

Rieleggibilità del Presidente

  1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
  2. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Articolo 15

Organi

  1. Gli Organi dello “S.N.A.G.” sono:
    • Il Congresso Nazionale;
    • il Consiglio Nazionale;
    • Il Presidente;
    • la Presidenza Nazionale;
    • la Giunta Nazionale;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • il Collegio dei Probiviri.
  2. L’avviso di convocazione di qualsivoglia Organo dello “S.N.A.G” può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
  3. L’assenza ingiustificata dei componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta per 2 sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica. La giustificazione dell’assenza deve essere formulata in forma scritta, a firma del componente dell’Organo che chiede di essere giustificato, ed essere inviata alla Segreteria Nazionale prima della riunione.
  4. Qualora un componente degli Organi associativi collegiali quali la Vice Presidenza, la Giunta ed il Consiglio Nazionale si dimetta o venga espulso o cessi per qualsiasi ragione di farne parte, ovvero decada dalla carica, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, con il quorum costitutivo previsto per la prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara le sostituzioni di diritto secondo le seguenti modalità: la sostituzione mediante lo scorrimento dei nominativi della lista nella quale era presente il nominativo del componente da sostituire, con eventuale successiva attribuzione delle diverse cariche associative all’esito dello scorrimento.

Articolo 16

Congresso Nazionale: composizione

  1. Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati nominati, tra i soci iscritti, dai Consigli Direttivi Provinciali in misura di 1 Delegato ogni 50 iscritti o frazioni di 50. I Delegati nominati, in caso di impossibilità o impedimento a prender parte al Congresso, possono essere sostituiti nell’esercizio del diritto di voto da un sostituto, individuato dal medesimo Delegato all’interno del proprio Sindacato Provinciale. In tal caso il Delegato sostituito conserva i diritti di elettorato passivo.
  2. Per la determinazione del numero degli iscritti di ciascun Sindacato Provinciale fanno fede gli elenchi degli associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi, inviati alla Segreteria Nazionale dello “S.N.A.G.” entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento del Congresso Nazionale.
  3. Alle cariche sociali possono accedere solo i Delegati al Congresso.
  4. Non sono ammesse deleghe, salvo i casi di cui al precedente comma 1.
  5. Le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso Nazionale dovranno essere sostenute dai Sindacati Provinciali salvo che, su proposta della Presidenza Nazionale, tenuto anche conto delle ragioni di equilibrio economico finanziario dello “S.N.A.G.”, vengano adottate diverse modalità che dovranno essere ratificate dal Consiglio Nazionale.

Articolo 17

Congresso Nazionale: competenze

  1. Il Congresso Nazionale è l’Organo deliberativo e direttivo supremo dello “S.N.A.G.” e può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria.
  2. Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria è convocato obbligatoriamente ogni 5 anni per procedere al rinnovo degli Organi associativi dal Presidente dello “S.N.A.G.” (o da chi ne fa le veci), ovvero ogni qualvolta sia richiesto da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale. Il Presidente provvede alla convocazione, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento del Congresso entro i successivi 90 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Congresso Nazionale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. Il Congresso fissa le direttive e gli indirizzi di politica sindacale che deve seguire l’Organizzazione nei vari rami dell’attività. Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria a scrutinio segreto elegge:
    • il Presidente Nazionale;
    • i 4 Vice-Presidenti;
    • i 10 componenti della Giunta Nazionale e, se necessario, i Delegati al Congresso Internazionale, i quali parteciperanno alle riunioni a spese del Sindacato Nazionale;
    • i restanti 25 componenti del Consiglio Nazionale;
    • approva la relazione finanziaria relativa al quinquennio precedente predisposta dal Consiglio Nazionale uscente;
    • delibera su ogni eventuale altro argomento posto all’ordine del giorno.
  4. Il Congresso Nazionale è convocato in seduta straordinaria dal Presidente dello “S.N.A.G.” (o da chi ne fa le veci), ovvero ogni qualvolta sia richiesto da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale. Il Presidente provvede alla convocazione, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento del Congresso entro i successivi 90 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Congresso Nazionale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In seduta straordinaria il Congresso è chiamato a:
    1. deliberare le modifiche statutarie, ai sensi del successivo art. 18, comma 8, del presente Statuto, ed il Regolamento Elettorale;
    2. deliberare il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi del successivo art. 18, comma 9, del presente Statuto;
    3. deliberare lo scioglimento dello “S.N.A.G.”, ai sensi dei successivi artt. 18, comma 10, e 32 del presente Statuto.
  5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, ove richiesto da un candidato alla carica di Presidente, “S.N.A.G.” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dal Consiglio da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Articolo 18

Congresso Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

  1. La convocazione del Congresso Nazionale, ordinaria o straordinaria, è effettuata dal Presidente per iscritto, con strumenti aventi data certa, mediante avviso da inviarsi a ciascun Sindacato Provinciale per posta elettronica e con pubblicazione sul sito Internet dello “S.N.A.G.” entro 90 giorni prima della data della prima convocazione.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  3. Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria è valido, in prima convocazione, quando vi sia rappresentato, attraverso i Delegati aventi diritto al voto, almeno i 2/3 del totale degli iscritti allo “S.N.A.G”; in seconda convocazione, quando vi sia rappresentato il 51% degli iscritti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai Delegati nella sessione; nel calcolo dei voti, non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  4. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto viene eletto il Delegato che rappresenta il Sindacato Provinciale con più iscritti.
  5. Il Congresso Nazionale nomina nel proprio seno il presidente della riunione, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Congresso Nazionale dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente dello “S.N.A.G.” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di scioglimento dello “S.N.A.G.”.
  6. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente della riunione, a meno che il Congresso Nazionale stesso decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
  7. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate da parte dei Sindacati Provinciali alla Presidenza almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione del Congresso stesso.
  8. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie è valido quando vi siano rappresentati, attraverso i Delegati aventi diritto al voto, almeno i 2/3 del totale degli iscritti allo “S.N.A.G.”. La delibera per l’approvazione delle modifiche è adottata con il voto favorevole del 60% dei voti rappresentati dai Delegati nella sessione.
  9. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria per l’approvazione del recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è valido quando vi siano rappresentati, attraverso i Delegati aventi diritto al voto, almeno i 2/3 del totale degli iscritti allo “S.N.A.G.”. La delibera per il recesso è adottata con il voto favorevole del 60% dei voti rappresentati dai Delegati nella sessione. La convocazione del Congresso Nazionale, chiamato a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata A/R. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
  10. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria per lo scioglimento dello “S.N.A.G.” è valido quando vi siano rappresentati, attraverso i Delegati aventi diritto al voto, almeno i 3/4 del totale degli iscritti allo “S.N.A.G.”. La delibera per lo scioglimento è adottata con il voto favorevole dei Delegati che rappresentino almeno il 75% degli iscritti.

Articolo 19

Consiglio Nazionale: composizione

  1. Il Consiglio Nazionale dello “S.N.A.G.” è composto da 40 Consiglieri, di cui:
    • il Presidente;
    • i 4 Vice-Presidenti;
    • i 10 componenti della Giunta eletti dal Congresso Nazionale;
    • ulteriori 25 membri eletti dal Congresso Nazionale.

Articolo 20

Consiglio Nazionale: competenze

  1. Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso Nazionale, detta i criteri d’azione dello “S.N.A.G.”.
  2. È responsabile della pratica attuazione delle decisioni del Congresso Nazionale e controlla l’applicazione dei suoi deliberati.
  3. Il Consiglio Nazionale elegge:
    1. il Collegio dei Probiviri;
    2. il Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. Elegge anche, su proposta del Presidente, un Tesoriere che partecipa alle riunioni della Presidenza Nazionale con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Nazionale.
  5. Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti.
  6. Approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera della Giunta che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi.
  7. Nomina l’eventuale Commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera l), differenti dagli Accordi Nazionali sulla vendita della stampa.
  8. Delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, su quelli relativi alla alienazione e acquisto del patrimonio immobiliare, nonché sulle donazioni ed accettazioni di eredità.
  9. Approva i Regolamenti dei Sindacati Provinciali oltre ad eventuali altri Regolamenti.
  10. Dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificati assenti per due sedute consecutive e quelle dei soci morosi.
  11. Nomina, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
  12. Ciascuno dei componenti il Consiglio Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Assemblea territoriale se invitato dalla Presidenza Nazionale o se richiesto dalle Organizzazioni stesse attraverso la Presidenza Nazionale.
  13. Delibera le sanzioni di cui all’art. 9 del presente Statuto.
  14. Nomina, su proposta della Presidenza Nazionale, tra i Presidenti Provinciali appartenenti alle regioni non rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale, gli invitati permanenti che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
  15. Nomina, su proposta della Presidenza Nazionale, i soci onorari a vita dello “S.N.A.G.” che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e che possono, su incarico della Presidenza Nazionale, assolvere a compiti ed incarichi nell’interesse dello “S.N.A.G.”.
  16. Nomina, tra coloro che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale, la figura del Presidente onorario, che partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
  17. Può nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore.
  18. Un numero di Consiglieri non inferiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale aventi diritto al voto può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione del Consiglio stesso per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. La delibera è approvata con il voto favorevole della metà più 1 dei componenti del Consiglio stesso. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione del Congresso Nazionale da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il rinnovo di tutte le cariche associative da svolgersi entro 90 giorni.
  19. Possono essere invitate alle riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità stabilite con proprio Regolamento.

Articolo 21

Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente dello “S.N.A.G.” ed ogni qualvolta la Presidenza Nazionale o la Giunta Nazionale lo ritengano necessario oppure su richiesta, da inviare alla Presidenza Nazionale, formulata da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta fissando la convocazione ed attenendosi all’ordine del giorno dei proponenti, non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza provvederà entro i successivi 10 giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La convocazione deve avvenire per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni prima.
  4. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dei lavori e l’indicazione dell’ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve dare comunicazione della possibilità di consultare l’eventuale documentazione relativa all’ordine del giorno.
  5. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute da un suo componente, nominato all’uopo all’inizio di ogni riunione, e sono valide in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti; in seconda convocazione quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.
  6. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto e non sono ammesse deleghe. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti validamente espressi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
  7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

Articolo 22

Presidente

  1. Il Presidente:
    • rappresenta “S.N.A.G.” ad ogni effetto di legge e statutario;
    • ha potere di firma, che può delegare;
    • viene sostituito dal Vice-Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
  2. Il Presidente:
    1. ha la rappresentanza politica dello “S.N.A.G.”;
    2. ha la gestione ordinaria dello “S.N.A.G.”;
    3. può proporre al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione;
    4. può proporre al Consiglio Nazionale la revoca del Direttore;
    5. adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
    6. può conferire deleghe ai Vice-Presidenti Nazionali, i quali rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
    7. si avvale della Presidenza Nazionale composta dai Vice-Presidenti;
    8. convoca, sentita la Presidenza Nazionale, le riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta e della Presidenza Nazionale;
    9. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dello “S.N.A.G.”, nominando avvocati e procuratori alle liti riferendone in Giunta e Consiglio alla prima riunione utile e fornendone in visione la documentazione eventualmente richiesta;
    10. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dello “S.N.A.G.”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
    11. può esercitare, in accordo con la Presidenza Nazionale, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
    12. esercita, in accordo con la Presidenza Nazionale, ogni altra funzione che non sia demandata ad altri Organi dal presente Statuto;
    13. l’assunzione della carica di Presidente Nazionale comporta l’automatica decadenza di una eventuale presidenza di un Sindacato Provinciale.
  3. Fuori dal caso previsto all’art. 20, comma 18, del presente Statuto, in caso di vacanza definitiva, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, o in mancanza, il Vice-Presidente con maggiore anzianità nello “S.N.A.G.”, il quale procede senza indugio alla convocazione del Congresso Nazionale per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 23

Presidenza Nazionale

  1. La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e dai 4 Vice-Presidenti che, in accordo con il Presidente, realizzano il programma di attività. I Vice-Presidenti, attraverso delega del Presidente, operano nell’ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate. La Presidenza Nazionale è l’Organo esecutivo dello “S.N.A.G.”. Essa risponde delle proprie attività al Consiglio Nazionale.
  2. La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente senza alcuna formalità con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data della riunione; nei casi di urgenza la convocazione avviene senza alcun preavviso e può essere telefonica o a mezzo di posta elettronica. La convocazione può avvenire anche qualora ne sia fatta richiesta scritta da parte di 2 Vice-Presidenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro i successivi 5 giorni.
  3. La Presidenza Nazionale funziona collegialmente. Alle riunioni partecipano, con parità di voto, tutti i componenti che agiscono con responsabilità collettiva.
  4. Le decisioni della Presidenza Nazionale sono prese a maggioranza di voto dei componenti presenti: in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
  5. Provvede ad attuare le decisioni della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale.
  6. Alla Presidenza Nazionale spettano le seguenti funzioni specifiche:
    1. esamina e decide sui ricorsi di eventuali irregolarità elettorali dei Sindacati Provinciali presentati dagli interessati;
    2. in caso di necessità, procede alla verifica di atti amministrativi dei Sindacati Provinciali;
    3. può convocare gli Organi Direttivi di qualsiasi Sindacato Provinciale per chiamarli a risolvere le questioni che hanno motivato la convocazione, dandone poi comunicazione al Consiglio Nazionale;
    4. provvede e presiede all’organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi dello “S.N.A.G.”;
    5. organizza con i mezzi più idonei, tecnici e di studio necessari all’adempimento del suo mandato per assolvere gli indirizzi affidati ad essa dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
    6. può conferire incarichi ai membri di Giunta e/o ai componenti del Consiglio Nazionale, specificandone gli eventuali limiti. I componenti di Giunta e/o Consiglio incaricati rispondono del loro operato alla Presidenza Nazionale stessa;
    7. può conferire incarichi professionali e/o collaborazioni a persone di specifica competenza;
    8. nomina tutti i propri membri componenti gli Organismi statutari dei soggetti giuridici di cui all’art. 4, lettera i);
    9. nel caso in cui emerga da parte di uno o più membri di un Consiglio Provinciale la violazione delle previsioni del presente Statuto e/o il mancato rispetto dei deliberati degli Organi del Consiglio Direttivo “S.N.A.G.” e/o una grave infrazione tale da danneggiare gli interessi della categoria o comunque ledere la possibilità di azione ed il proprio prestigio dell’Organizzazione, può nominare, su conforme parere della Giunta Nazionale, un Commissario Straordinario;
    10. predispone annualmente, con l’ausilio di tecnici e secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo dello “S.N.A.G.” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 24

Giunta

  1. La Giunta dello “S.N.A.G.” è composta da:
    • il Presidente, che la presiede;
    • i 4 Vice-Presidenti;
    • ulteriori 10 membri eletti dal Congresso Nazionale.
  2. È convocata dal Presidente Nazionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta di almeno 5 dei suoi componenti e risponde del suo operato al Consiglio Nazionale. Qualora la richiesta di almeno 5 dei suoi componenti sia disattesa, vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è effettuata per iscritto con posta elettronica da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
  3. La Giunta Nazionale provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, coadiuva la Presidenza nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dello “S.N.A.G.” e i suoi membri operano con delega della Presidenza, con il dovuto impegno professionale, la diligenza e la competenza richiesta, nell’ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate ai sensi dell’art. 23 lettera f). La Giunta assolve altresì ad una funzione propositiva e di impulso nei confronti della Presidenza in merito alla realizzazione di progetti o attività.
  4. Redige, su proposta della Presidenza Nazionale, i Regolamenti dei Sindacati Provinciali ed altri eventuali ulteriori Regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio. Redige altresì, su proposta della Presidenza Nazionale, le norme organizzative interne del Sindacato Nazionale da sottoporre all’approvazione del Consiglio, nonché le norme interne che regolamentano tutti i rapporti tra i Sindacati Provinciali e il Sindacato Nazionale previste all’interno dello “S.N.A.G.”.
  5. Stabilisce con delibera soggetta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati.
  6. Le riunioni e le eventuali decisioni della Giunta Nazionale sono valide quando sono presenti i 3/5 dei suoi componenti e sono prese a maggioranza di voto dei presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Non sono ammesse deleghe; in caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente; non sono ammesse votazioni segrete.

Articolo 25

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dello “S.N.A.G.” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’art. 2403 e all’art. 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
  4. Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti è diretto ad accertare che ad ogni entrata, o spesa, corrisponda precisa registrazione contabile e relativa documentazione giustificativa per l’indicazione degli elementi atti ad individuare il titolo di legittimità dell’operazione vistandone tutti i documenti.
  5. Ai fini del precedente comma il Collegio effettua controlli periodici presso la sede dello “S.N.A.G.”, verbalizza le risultanze dei controlli, riferendone ad ogni Consiglio Nazionale, al Congresso Nazionale e alla Presidenza Nazionale o su richiesta della stessa.

Articolo 26

Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario dello “S.N.A.G.” è assicurato dal Collegio dei Probiviri eletto dal Consiglio Nazionale.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i componenti devono possedere comprovate esperienze giuridiche.
  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio Nazionale utile.
  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
  7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “S.N.A.G.”:
    1. delibera sulle controversie tra i soci dello “S.N.A.G.” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo e di commissariamento. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri dello “S.N.A.G.”, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a) è disciplinata da apposito Regolamento, redatto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio Nazionale;
    2. esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dello “S.N.A.G.”.
  8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Articolo 27

Arbitrato

  1. Le controversie tra soci e “S.N.A.G.” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Milano. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.
  2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
  3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
  4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 28

Direttore

  1. Il Direttore dello “S.N.A.G.” può essere nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale ed esercita le funzioni a lui demandate dal Presidente stesso e ratificate dal Consiglio con la delibera di nomina.
  2. Il Direttore è responsabile della Segreteria degli Organi associativi;
  3. L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo, collegiale o monocratico, ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 29

Commissario Straordinario

  1. La Presidenza Nazionale, in ordine alle Strutture Provinciali dello “S.N.A.G.”, può nominare un Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, lettera i), del presente Statuto, determinando attraverso una delibera la durata del commissariamento.
  2. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la Presidenza Nazionale può deliberarne la proroga.
  3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso, sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura della Presidenza Nazionale.
  4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del Sindacato Provinciale decadono, ad eccezione dell’Assemblea dei soci. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni.
  5. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del Sindacato Provinciale commissariato ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza del termine di commissariamento, il Commissario indice l’Assemblea per il rinnovo delle cariche e presenta il rendiconto della sua gestione alla Presidenza Nazionale, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema.
  6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
    1. chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell’art. 26, comma 7, lettera a), del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
    2. ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto.
  7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
  8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
    • in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
    • ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
  9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l’obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del livello del sistema interessato.

Articolo 30

Fondo comune

  1. Il Fondo comune dello “S.N.A.G.” è costituito da:
    • a. contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
    • a-bis. contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
    • a-ter. apposito “Contributo di adesione contrattuale” ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera l), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” a norma dell’art. 12, comma 7, dello Statuto confederale;
    1. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
    2. contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
    3. oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dello “S.N.A.G.” e beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
    4. beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso dello stesso “S.N.A.G.”;
    5. contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell’Associazione;
    6. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
    7. ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
  2. “S.N.A.G.” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  3. È fatto divieto allo “S.N.A.G.” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Articolo 31

Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario dello “S.N.A.G.” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 32

Scioglimento

  1. In caso di scioglimento dello “S.N.A.G.”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33

Rinvio

  1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Articolo 34

Norma Transitoria

  1. In fase di prima applicazione delle regole statutarie, il termine di convocazione del primo Congresso Elettivo successivo alla data di entrata in vigore del presente Statuto cui all’art. 18, comma 1, è ridotto a 60 giorni.

All.to: Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l’Italia

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